Presentate le linee guida sui Progetti di Vita Indipendente
In virtù di tale atto, le Regioni potranno, entro il 5 febbraio p.v., partecipare alla sperimentazione nazionale sulla “Vita Indipendente” per l’annualità 2017, finanziata a livello nazionale da complessivi 15 milioni di euro, presentando proposte progettuali coerenti con le ridette Linee.
Le proposte di adesione alla sperimentazione dovranno essere presentate da ciascuna Regione, articolandosi secondo due opzioni:
a) indicando gli Ambiti Territoriali - nel numero massimo indicato dalla Tabella di cui al punto 41 delle Linee Ministeriali (per es., 19 Ambiti per il Lazio) - che, nel frattempo, hanno presentato alla stessa una progettualità coerente alle citate Linee ministeriali, in cui si garantisce un co-finanziamento per ciascun Ambito, pari almeno al 20% del costo totale, a fronte di un finanziamento ministeriale massimo del 80% per un limite di 80.000 euro per ciascuno di detti Ambiti;
b) presentando un unico progetto regionale per un numero almeno doppio degli Ambiti Territoriali considerati finanziabili per tale Regione dalla Tabella di cui al punto 41 delle Linee (per rimanere all’esempio di sopra, 38 Ambiti della Regione Lazio), con un co-finanziamento nella misura corrispondente ad almeno 1,5 volte l’ammontare delle risorse nazionali di cui la Regione può complessivamente beneficiare.
Considerata l'importanza di tale documento, Anffas Onlus desidera porre l’accento su alcuni elementi ritenuti essenziali ed imprescindibili, rappresentandoli sinteticamente per punti.
1. In coerenza con quanto previsto dall’art. 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e la Linea 2 del Programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e dell'integrazione delle persone con disabilità adottato con DPR 12 ottobre 2017, le Linee chiariscono che per “vita indipendente” deve intendersi la possibilità per tutte le persone con disabilità, indipendentemente quindi dalla tipologia di essa (fisica, sensoriale, intellettiva e/o relazionale), di vivere la propria vita come qualunque altra persona, con un proprio progetto di vita, calibrato in base alle specifiche esigenze del caso. A tal proposito, nelle Linee citate si chiarisce che “non si tratta necessariamente di vivere una vita per conto proprio o dell’idea della semplice autonomia, ma ha a che fare con l’autodeterminazione delle persone con disabilità, riverberandosi anche sull’ambito familiare della persona interessata”
2. Di conseguenza si chiarisce ulteriormente che “è necessario che per tutte le persone con disabilità, anche per chi necessita di maggiori o più intensi sostegni, siano privilegiati e garantiti politiche e servizi di sostegno sulla base di progetti personali, affinché la persona con disabilità o chi la rappresenta possa programmare e realizzare il proprio progetto di vita adulta sia all’interno che all’esterno della famiglia e dell’abitazione d’origine”. Ciò porta a ritenere cheanche le persone con disabilità intellettive e/o relazionale sottoposte a misure di protezione giuridica possano accedere alla “vita indipendente” anche solo per sviluppare percorsi di autonomia pure all’interno della famiglia ed abitazione di origine
3. Gli interventi finanziabili non sono limitati alla c.d. “assistenza indiretta”,ossia al contributo per un assistente personale, ma possono riguardare anche il supporto alla domiciliarità e percorsi di autonomia personale per l’inclusione sociale e relazionale, a supporto dei quali può anche (ma non necessariamente) impiegare l’assistente personale
4. Infatti, le Regioni dovranno indicare al Ministero per quali di queste aree di intervento (e in che percentuali rispetto al piano economico) gli Ambiti Territoriali intendano seguire una progettualità di “vita indipendente”: - Assistenza personale (presso domicilio familiare; a supporto dell’housing o co-housing; a sostegno dell’attività di inclusione e relazione; per i trasporto sociale o per altro); - Abitare in autonomia; - Inclusione sociale e relazionale; Trasporto sociale; - Domotica - Azioni di sistema (finanziabili entro il 15% dell’intero budget), quali formazione del personale da impiegare nell’assistenza e sostegno e costituzione di Agenzie per la Vita Indipendente (volte alla consulenza e collaborazione nella predisposizione e monitoraggio del progetto individuale di vita indipendente del singolo)
5. Tali proposte progettuali dovranno essere coerenti con i progetti individuali delle persone con disabilità beneficiarie di tale sostegno, dovendosi quindi necessariamente strutturare delle equipe per la valutazione multidimensionale che, con la partecipazione attiva e da protagonista della singola persona con disabilità, considerando altresì i suoi desideri ed aspettative, siano in grado di supportare la stessa nella costruzione di un progetto che individui gli opportuni sostegni e supporti, anche in coerenza con quanto già istituzionalmente ed ordinariamente posto in essere (per es. prestazioni socio-sanitarie, ecc)
6. La partecipazione alla costruzione del progetto di vita indipendente deve essere garantito a tutte le persone con disabilità, anche intellettive e/o relazionale, dovendo le equipe adottare “strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte” e, quindi, a garantire la possibilità di autodeterminazione, seppur supportato anche con una figura di riferimento (tutore, AdS), delle stesse
7. Gli interventi finanziati con risorse a valere su tale linea di intervento si dovranno necessariamente coordinare e connotare come coerenti e funzionali, in generale e per i singoli casi, rispetto agli altri interventi già previsti dalla legislazione nazionale e regionale, quali per esempio quelli previsti dalla Legge n. 112/2016. Tra l’altro, la chiara ricostruzione del contesto e del cambio di paradigma introdotto dalla Convenzione Onu del 2006, efficacemente svolta dal Ministero induce anche a chiedere che le Regioni, che hanno già previsto una normativa o prassi amministrativa sulla “vita indipendente” non in linea con tutto ciò, intervengano per coordinarsi con gli interventi di tipo statale
8. Occorre, quindi, che gli Ambiti Territoriali per i quali le Regioni vogliono presentare una progettualità di vita indipendente per accedere al finanziamento statale, siano infrastrutturati in maniera tale da assicurare i punti sub. 5 e 6, pena la non ammissibilità della loro richiesta
9. Occorre comunque considerare che anche gli enti del terzo settore possono mettere a disposizione il proprio know how per la costruzione di un progetto individuale di vita indipendente connotandosi anche come veri e propri Centri per la vita indipendente
10. In ogni caso, nella costruzione della proposta progettuale le Regioni devono garantire l’assoluta concertazione in termini di co - programmazione con le organizzazioni di persone con disabilità e dei loro familiari maggiormente rappresentative, sia che si presenti un progetto unico regionale (con una concertazione centrale) sia che si presenti un’adesione con più proposte progettuali dei vari Ambiti (con una concertazione sia a livello di Ambito sia a livello centrale)